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Ordinanza svizzera sulla protezione degli animali per detentori di cavalli: panoramica delle prescrizioni chiave
5 min di lettura
L'ordinanza svizzera sulla protezione degli animali (OPAn) regola in modo vincolante come devono essere detenuti i cavalli. Definisce dimensioni minime per i box, obblighi di movimento, requisiti di contatto sociale e molto altro. Questa guida riassume in modo pratico le prescrizioni chiave, con riferimento alle fonti ufficiali.
Base legale e controllo
La legislazione svizzera sulla protezione degli animali poggia su due pilastri.
- Legge sulla protezione degli animali (LPAn): legge sovraordinata che protegge la dignità e il benessere degli animali (vedi Fedlex).
- Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn): disposizioni esecutive concrete con dimensioni minime, prescrizioni su detenzione, cura e trasporto (vedi Fedlex).
Il controllo spetta ai servizi veterinari cantonali. Eseguono controlli a campione e reagiscono alle segnalazioni. In caso di infrazioni riscontrate sono possibili misure immediate, multe e nei casi gravi un divieto di detenzione.
La panoramica dell'USAV sulla detenzione di cavalli fornisce spiegazioni pratiche aggiornate sulla detenzione di cavalli in Svizzera.
Dimensioni minime per box e superfici di scuderia
L'allegato 1 dell'OPAn definisce valori concreti di superficie in funzione dell'altezza al garrese del cavallo.
- Box singolo: superficie minima di circa due volte l'altezza al garrese al quadrato. Per un cavallo di 1,65 m, circa 10,9 m². Per un mezzosangue di 1,80 m, circa 13 m².
- Detenzione di gruppo con uscite: una superficie definita per cavallo, che varia in base al numero di animali e alla forma del terreno.
- Area di riposo: dimensioni minime per l'area di riposo, in funzione dell'altezza al garrese.
- Altezza della scuderia: almeno 1,5 volte l'altezza al garrese, perché il cavallo possa alzare la testa.
- Pareti del box: deve essere possibile il contatto visivo con i cavalli vicini.
Un box che non rispetta queste dimensioni minime non è conforme alla protezione degli animali e può essere contestato durante un controllo.
Movimento e uscite (art. 61 OPAn)
L'obbligo di movimento è il punto più importante per il condivisore.
- Almeno due ore di uscita all'aperto in almeno due giorni a settimana. Questa soglia è il limite assolutamente minimo.
- I cavalli che vengono solo detenuti (cioè non o raramente montati) devono avere almeno due ore di uscita in almeno due giorni a settimana.
- I cavalli giovani hanno bisogno di più uscite perché il loro fabbisogno di movimento è maggiore.
Nella pratica svizzera il movimento effettivo è generalmente molto più alto: tempo al pascolo quotidiano, lavoro in sella, tempo al paddock. Chi è condivisore dovrebbe conoscere lo standard e segnalare le anomalie.
Contatto sociale: niente isolamento
I cavalli sono animali da gregge. L'OPAn tiene conto di questo bisogno.
- Contatto visivo e tattile con altri cavalli è obbligatorio. Un box senza contatto visivo con i conspecifici non è ammesso.
- I cavalli giovani devono di regola essere tenuti in gruppo, almeno fino a una certa età.
- L'interazione sociale fa parte di una detenzione rispettosa dell'animale. I cavalli che ogni giorno restano solo nel box senza contatto soffrono.
Anche d'inverno e in caso di malattia vale la regola: il contatto sociale non è rinunciabile.
Clima, luce e igiene della scuderia
Diverse altre disposizioni dell'OPAn sono rilevanti per la detenzione di cavalli.
- Clima della scuderia: aria fresca senza alta concentrazione di gas nocivi. L'odore di ammoniaca è un chiaro segnale di allarme.
- Luce del giorno: i cavalli hanno bisogno di sufficiente luce naturale o di un'illuminazione equivalente.
- Area di riposo pulita: la lettiera deve essere cambiata regolarmente e tenuta pulita.
- Abbeveratoi: acqua potabile in quantità e qualità sufficienti deve essere disponibile in permanenza.
- Protezione climatica e meteorologica: in detenzione esterna è obbligatorio un riparo contro caldo estremo, freddo e precipitazioni.
Maggiori dettagli nella guida estate e nella guida inverno.
Formazione e attestato di competenza del detentore
Chi in Svizzera detiene più di un cavallo deve di norma conseguire un attestato di competenza (FBA, "Fachkundige Betreuung von Tieren"). Per i condivisori non è direttamente rilevante, ma è utile sapere che la proprietaria deve soddisfare tali requisiti.
Anche il modo di trattare il cavallo è soggetto a regole.
- Niente violenza. Colpi, uso eccessivo degli speroni e trattamento brutale sono vietati.
- Trattamento rispettoso dell'animale. Il condivisore deve condurre il cavallo con calma, senza gesti minacciosi e nei limiti della sua formazione.
- Livello di formazione: i cavalli possono essere condotti o montati solo nelle discipline per le quali sono addestrati.
Cosa può fare il condivisore in caso di infrazioni
Chi è condivisore in una scuderia con infrazioni all'OPAn ha diverse possibilità.
- Dialogo diretto. Primo passo: segnalare cortesemente l'infrazione alla proprietaria o alla gestrice. Spesso si tratta di una dimenticanza o di ignoranza.
- Escalation all'amministrazione. In caso di infrazioni sistematiche, il servizio veterinario cantonale può essere informato. La segnalazione può essere anonima.
- Conseguenze personali. Se la detenzione fa dimostrabilmente soffrire il cavallo, una disdetta della condivisione è giustificata. L'infrazione può fungere da motivo grave per una disdetta straordinaria (vedi guida disdetta).
- Documentazione. Foto, date e osservazioni aiutano in caso di controllo ufficiale.
Domande frequenti
Qual è la dimensione minima di un box secondo l'OPAn? La superficie minima dipende dall'altezza al garrese. Regola pratica: 2 volte l'altezza al garrese al quadrato. A 1,65 m sono circa 10,9 m².
Quanto movimento deve avere un cavallo? Secondo l'art. 61 OPAn almeno due ore di movimento all'aperto in almeno due giorni a settimana.
La detenzione individuale è vietata? I cavalli non possono essere detenuti senza contatto visivo e tattile con altri cavalli. La detenzione puramente individuale senza contatto sociale non è ammessa.
Chi controlla il rispetto dell'OPAn? I servizi veterinari cantonali effettuano controlli a campione e su segnalazione.
Cosa deve sapere un condivisore sull'OPAn? Le basi su movimento, contatto sociale e igiene della scuderia. In caso di infrazioni parlare prima con la gestrice e nei casi gravi informare il servizio veterinario.
Fonti e informazioni di approfondimento
- Ordinanza sulla protezione degli animali OPAn (Fedlex)
- Detenzione cavalli in Svizzera (USAV)
- Legge sulla protezione degli animali LPAn (Fedlex)
- Swiss Equestrian
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Aggiornato: giugno 2026